La valutazione del fabbisogno energetico di un edificio passa attraverso diversi livelli di approfondimento e viene letta da diversi soggetti, ognuno con le proprie competenze e finalità.

Se il committente richiede un maggior livello di comfort associato ad un minor costo per l’energia, il professionista può rispondere in modo esaustivo attraverso lo studio dello stato di fatto, delle condizioni d’uso reali e delle possibili soluzioni di intervento che ottimizzino il rapporto costi-benefici. Questo è l’obiettivo della diagnosi energetica.

Dopo avervi mostrato come si effettua una diagnosi passo dopo passo, in questo focus vogliamo rispondere ad alcune domande che possono nascere affrontando una diagnosi energetica, mettendo in luce le differenze tra questo documento e le valutazioni standard del più noto attestato di prestazione energetica.

In primo luogo, esiste l’obbligo alla diagnosi energetica? Spesso ci chiediamo se esista una legislazione di riferimento per la redazione della diagnosi energetica degli edifici e in quali casi sia davvero obbligatorio redigere questo documento. Cerchiamo quindi di fare un pò di chiarezza sull’argomento dividendo le imprese dagli altri edifici, come ad esempio le residenze:

Imprese

Il D.Lgs. n. 102/2014 che recepisce la direttiva 2012/27/UE “Misure per la promozione e il miglioramento dell’efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico” obbliga alla diagnosi energetica:
– Le grandi imprese, ovvero come specificato dal Mise, quelle imprese che occupano più di 250 persone, il cui fatturato annuo supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo supera i 43 milioni di euro.
– Imprese a forte consumo di energia che, secondo l’art. 2 del D.M. 5/4/2013, consumano almeno 2.4 GWh di energia (elettrica o di diversa fonte) e il cui rapporto tra costo effettivo dell’energia utilizzata e valore del fatturato non risulti inferiore al 3%.
L’obbligo è già scaduto il 5 dicembre 2015 e le imprese che non se ne fossero ancora dotate possono incorrere in una sanzione amministrativa da € 4.000 a € 40.000.

Edifici pubblici

Il D.Lgs. n. 115/2008 prevede l’obbligo di diagnosi energetiche per gli edifici pubblici o ad uso pubblico, in caso di interventi di ristrutturazione degli impianti termici o di ristrutturazioni edilizie che riguardino almeno il 15% della superficie esterna dell’involucro edilizio che racchiude il volume lordo riscaldato; inoltre demanda al Mise l’approvazione di uno o più decreti che dettino la procedura di certificazione per le diagnosi energetiche e all’ENEA la definizione delle modalità con cui assicurare la disponibilità di sistemi di diagnosi energetica efficaci e di alta qualità.

Edifici residenziali

Il recentissimo Decreto Requisiti Minimi (D.M. 26 giugno 2015), attuativo della Legge n. 90/2013 prevede l’obbligo di diagnosi energetica negli edifici specificando anche le situazioni progettuali possibili da confrontare. L’elenco proposto nel decreto è considerato non esaustivo e sottolinea la necessaria conoscenza approfondita dell’edificio a monte di possibili interventi che coinvolgono il sistema edificio-impianto.

Articolo 5.3
Nel caso di ristrutturazione o di nuova installazione di impianti termici di potenza termica nominale del generatore maggiore di 100 kW, ivi compreso il distacco dall’impianto centralizzato deve essere redatta una diagnosi energetica dell’edificio che metta a confronto diverse soluzioni progettuali […]
– impianto centralizzato dotato di caldaia a condensazione con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– impianto centralizzato dotato di pompa di calore elettrica o a gas con contabilizzazione e termoregolazione del calore per singola unità abitativa;
– le possibili integrazioni dei suddetti impianti con impianti solari termici;
– impianto centralizzato di cogenerazione;
– stazione di teleriscaldamento collegata a una rete efficiente come definita al decreto legislativo n. 102 del 2014;
– per gli edifici non residenziali, l’installazione di un sistema di gestione automatica degli edifici e degli impianti conforme al livello B della norma EN15232.

I continui richiami del Decreto Requisiti Minimi e la scadenza ormai vicina (31 dicembre 2016) per l’obbligo di installazione di sistemi di contabilizzazione del calore hanno spesso unito questi due temi: diagnosi energetica e contabilizzazione. A questo proposito ci chiediamo:

È obbligatorio redigere la diagnosi energetica nel caso in cui il condominio debba eseguire la contabilizzazione di calore?
Nello specifico il decreto che fissa la scadenza per la contabilizzazione è il D.Lgs. n. 102/2014, che rende cogente la norma UNI 10200 quale procedura per il riparto delle spese. In realtà per il condominio la norma UNI, che è stata recentemente aggiornata, prevede che si calcoli il “fabbisogno energetico” di ogni appartamento e dell’intero edificio, con il quale si stimeranno le quote fisse e anche le quote a consumo ad esempio nei prospetti previsionali. Il fabbisogno energetico deve essere calcolato a partire dalla norma UNI TS 11300 che distingue le condizioni standard da quelle reali (tailored rating): anche se nel decreto o nella norma UNI 10200 non si fa specifico richiamo alla diagnosi energetica, è estremamente importante partire da un’analisi approfondita del fabbisogno energetico così da offrire soluzioni di miglioramento energetico che in alcuni casi possono anche ripagare il progetto di contabilizzazione del calore.

In effetti eseguire una diagnosi energetica non è un’operazione banale e soltanto il know-how di un tecnico può approcciare questo tema. Il fine ultimo è quello di esaminare un ventaglio di proposte e scegliere tra queste la soluzione di miglioramento energetico ottima considerando molti fattori tra cui non da ultimo il rapporto costi – benefici.

Chi può redigere una diagnosi energetica?
Fino a due anni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 102/2014, quindi fino al 19 luglio 2016 le diagnosi energetiche che riguardano le grandi imprese o le imprese energivore possono essere svolte da E.S.Co (Energy Service Company), EGE (Esperto in gestione dell’energia) e Auditor energetici anche non certificati. Dopo questa data il Mise chiarisce che saranno ammesse solamente le diagnosi provenienti da E.S.Co, EGE e Auditor energetici certificati secondo la relativa norma tecnica.

Se la diagnosi energetica invece è fatta come studio approfondito del comportamento dell’edificio, ad esempio con le finalità di miglioramento energetico o valutazione del fabbisogno per la contabilizzazione del calore, sarà il tecnico incaricato ad eseguire l’approccio alla diagnosi energetica, sempre seguendo le metodologie ed i criteri minimi riportati nella norma UNI CEI EN 16247, parti da 1 a 4.

La propensione all’investimento di un gruppo di persone come ad esempio i condomini che sono in procinto di realizzare un progetto di contabilizzazione del calore può essere spinta unicamente dal profitto che tutti i soggetti ne possono trarre.

Supponiamo di essere una E.S.Co, un Auditor o semplicemente un tecnico incaricato di redigere una diagnosi energetica per un condominio.
Il nostro committente, il condominio, può potenzialmente ripagare il lavoro di diagnosi energetica e di contabilizzazione con il beneficio economico ottenuto ad esempio dai minor consumi, magari conteggiando anche i bonus fiscali previsti a livello statale.

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Distinguere le “documentazioni spacciate per diagnosi” ai fini dell’acquisizione d’incarico dalle diagnosi ai fini del risparmio

Al giorno d’oggi se una persona sta attenta per ogni servizio altamente specialistico sembra che esistano migliaia di consulenti con titoli accademini in grado di svolgere tale compito a pari risultato ottenuto e spesso questi si scontrano su un tema prezzo.

Con quanto vi espongo voglio solo fornire degli elementi con cui formulare delle valutazioni personali critiche e mi piacerebbe che i più dubbiosi provassero a chiedere conferma presso le sedi terze istituzionali.

Innazitutto un servizio professionale dovrebbe essere svolto ocn diligenza e consapevolezza del valore aggiunto apportato; il primo passo per crearsi uno strumento di valutazione è valutare quale possa essere un compenso orario corretto di unprofessionista (chiedete conferma presso collegi o ordini professionali). Un operaio specializzato normalmente è compensato su 35-40€/ora, qui staimo richiedendo molto più della competenza di un operaio

Daniele Di Tullio

Specializzato nell’impiego di soluzioni innovative per ridurre i consumi.