Rif. Legge 27 dicembre 2019 n.160 pubblicata in G.U. supplemento ordinario n.45/L n.304 il 30/12/2019
  • 219. Per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento
  • 220. Nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008.
 
In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  • 221. Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
  • 222. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.”
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A parere nostro, salvo casi particolari, risulta particolarmente interessante cogliere l’occasione per procedere ad una seria coibentazione dell’involucro opaco, eventualmente procedere ad opere accessorie di miglioramento dell’impianto termico (oggetto di altri benefici) così da rilanciare pesantemente il valore immobiliare delle singole unità.

Un esempio potrebbe essere costruito con le seguenti soluzioni:

Edifico anni 70 non coibentato e privo di ascensore con impianto termico vetusto o con problematiche di regolazione.

SENZA NULLA ANTICIPARE DA PARTE DEI CONDOMINI:

SI può anche proporre:

  • Ascensore → soggetto ai benefici superamento barriere architettoniche e ristrutturazione edilizia (-50%)
  • Involucro → soggetto a bonus facciate (-90%)
  • Impianto termico → soggetto ad ecobonus (-50-65%)
 

Il condomino restituisce comode rate mensili secondo il piano prospettato, beneficia della detrazione fiscale a seconda dell’intervento. L’immobile acquisisce maggiore appetibilità sul mercato e può essere goduto o rivenduto con un notevole valore aggiunto.

Il finanziamento è rivolto solo al Condominio ed è indipendente dalle agevolazioni, ma vincolato ad attività su parti comuni.